Art. 10.
(Sistema e autorità di certificazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, è

 

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istituito un sistema di certificazione gestito da apposite autorità, la cui attività è soggetta alla medesima regolamentazione. Le autorità sono istituite per entità territoriali omogenee, corrispondenti alle regioni.
      2. Le autorità di certificazione sono istituite con apposite leggi regionali che ne determinano la composizione e le competenze in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
      3. Al fine di garantire una sicura professionalità, è prevista la presenza di rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica all'interno delle autorità di certificazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia certificati di conformità o autorizzazioni a utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di certificazione che ne facciano richiesta e i cui prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.
      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità di cui al comma 4 gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      6. Il sistema di certificazione può autorizzare la concessione di un marchio territoriale nel caso si tratti di distretti biologici istituiti ai sensi dell'articolo 13.
      7. L'autorità di certificazione ha facoltà di prevedere deroghe alle norme di produzione nel rispetto dei princìpi stabiliti dal capo II.
      8. Dal 1o gennaio 2009 sono soppressi tutti gli istituti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.